Statuto Associazione Val di Paglia Bene Comune

Art. 1 Denominazione

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale Val di Paglia Bene ComuneVal di Paglia Bene Comune è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita nel rispetto del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile e della L. 383/2000.

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede legale in Orvieto, Via Monte Fiorino 10.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Scopi

L’Associazione Val di Paglia Bene Comune, nella consapevolezza che il Fiume Paglia e le collettività che abitano i territori del suo bacino soprattutto a ridosso del suo letto reciprocamente condividono una medesima comunità di destino, persegue i seguenti scopi:

– contribuire alla elaborazione e alla diffusione di una cultura dell’abitare il territorio in grado di conciliare peculiarità ambientali ed esigenze antropiche;

– contribuire alla individuazione ed alla realizzazione di un modello di sviluppo economico e sociale locale compatibile con le caratteristiche del Fiume Paglia e del suo bacino;

– contribuire all’approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze sul fiume Paglia e sul suo bacino idrografico;

– contribuire al miglioramento del sistema di monitoraggio delle trasformazioni, naturali ed antropiche, e dei fenomeni extra ordinari che si producono nel bacino idrografico;

– contribuire ad accrescere l’efficacia del sistema della protezione civile;

– contribuire alla individuazione dei programmi di intervento e di bonifica  del bacino idrografico del fiume Paglia;

– contribuire alla definizione di progetti di urbanistica partecipata per la fruizione pubblica di tratti rivieraschi del fiume;

– contribuire alla individuazione e alla corretta esecuzione degli interventi di ripristino e manutenzione delle opere di infrastrutturazione primaria a livello micro-locale;

– contribuire alla tutela degli interessi di quanti hanno subito danni  a causa dell’esondazione del 12 novembre 2012 o di altre che dovessero ripresentarsi nei prossimi anni.

In vista della realizzazione degli scopi appena dichiarati, l’Associazione Val di Paglia Bene Comune vuole proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per una complessiva crescita della partecipazione competente dei cittadini alla vita pubblica.

Art. 4 Attività

L’associazione Val di Paglia Bene Comune, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività. In via esemplificativa ma non esaustiva si citano:

– attività di ricerca (in proprio e/o facilitando collaborazioni interistituzionali e/o in qualità di committente);

– attività culturali e di divulgazione (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, mostre);

– attività escursionistiche, sportive e ricreative;

– attività editoriali sia convenzionali tipografiche sia digitali.

Art. 5 Soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e che condividendo gli scopi dell’associazione si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sono Soci effettivi. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 Diritti dei soci

I soci effettivi dell’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 7 Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 Recesso/esclusione dei soci

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
 Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
 L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
 Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 9 Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei soci;

il Comitato direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei revisori;

il Collegio dei probiviri.

Art. 10 Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. 
Deve inoltre essere convocata:
 a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando sia richiesta almeno da un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; approva il Regolamento interno; approva il programma annuale dell’associazione;
 approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo; fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Comitato Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è l’organo di gestione dell’associazione. E’ composto da 7 membri eletti dall’Assemblea tra i propri soci. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da quattro membri del Comitato direttivo stesso.
Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.  Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale la cui consultazione è diritto di ogni socio.

Il Comitato direttivo può essere revocato dall’Assemblea con deliberazione presa a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:  proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e realizzarle; predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; strutturare le proposte per la gestione dell’Associazione;  elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; stabilire gli importi delle quote annuali di associazione;

Art. 12 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed è il suo portavoce ufficiale. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri.

La sua carica dura tre anni. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni e prerogative sono esercitate dal componente più anziano d’età del Comitato Direttivo.

Art. 13 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.Dura in carica tre anni.

Art. 14 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Dura in carica tre anni.

Art 15 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
Ulteriori mezzi finanziari possono provenire dalle attività promozionali di cui all’articolo 4.
 Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16 Bilancio

L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione venti giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall’Assemblea.

Art. 17 Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno, con la dottrina e con la Legge italiana.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia